Art. 1.
(Condizioni soggettive per l'erogazione della retribuzione sociale).

      1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

          a) compimento della maggiore età o, se studenti, completamento del corso di studi;

          b) iscrizione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego nelle apposite liste di disoccupazione da almeno dodici mesi;

          c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.